Comunicato stampa CdM 29.12.2021

Informiamo che nella serata di ieri, il Consiglio dei ministri ha elaborato un documento contenente “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)”; di seguito le novità indicate:

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni (4 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Per le persone in possesso del Green Pass rafforzato da oltre 120 giorni (4 mesi), la quarantena si riduce a 5 giorni dagli attuali 7 con un tampone con esito negativo al termine di questo periodo. Sempre che, naturalmente, il periodo di osservanza passi senza sintomi: per questo è prevista una sorta di “autosorveglianza”. In presenza di sintomi, infatti, tutto rimarrebbe come prima.

Nulla è mutato invece per la quarantena di persone non vaccinate: 10 giorni più tampone negativo o 14 giorni senza bisogno di tampone.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

– alberghi e strutture ricettive;

– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

– sagre e fiere;

– centri congressi;

– servizi di ristorazione all’aperto;

– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Vi aggiorneremo sui prossimi, immancabili, sviluppi in merito.

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