Ecco il calendario con le prossime scadenze relative al Decreto legge del 5/01/2022, integrato con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.
10 GENNAIO 2022
Dal 10 gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
– alberghi e strutture ricettive;
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– sagre e fiere;
– centri congressi;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico/commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
– centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
– trasporto pubblico anche locale e/o regionale
20 GENNAIO 2022
Dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022, obbligo di esibire il Green Pass BASE per l’accesso a:
• servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, barbieri)
1° FEBBRAIO 2022
- Obbligo vaccinale per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno compiuto 50 anni ad eccezione dei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
- L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022 (anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, fermo il termine del 15 giugno 2022).
- Obbligo di esibire il Green Pass BASE per l’accesso a:
Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con apposito decreto. Tale obbligo scatterà dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, se diversa (decreto per l’individuazione delle attività ritenute essenziali per cui non vi sarà l’obbligo). - 15 FEBBRAIO 2022
- Obbligo per TUTTI I LAVORATORI OVER 50 di esibire sul LUOGO di LAVORO il Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione).
- Niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza Super Green Pass .
- L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.
- Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
- Restiamo a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.