Formazione Antincendio – Base ed Aggiornamenti – NUOVO DECRETO

KAtia Nadalini formazione antincendio

Con il Decreto del 02/09/2021 del Ministero dell’Interno, in vigore dal 04/10/2022, introduce alcune modifiche che vi riepiloghiamo nel seguito.

  • Denominazione dei Corsi
    • Rischio ALTO viene indicato con la dicitura “ATTIVITÀ DI LIVELLO 3”
    • Rischio MEDIO viene indicato con la dicitura “ATTIVITÀ DI LIVELLO 2”
    • Rischio BASSO viene indicato con la dicitura “ATTIVITÀ DI LIVELLO 1”
  • Periodicità dell’AGGIORNAMENTO
    • Il decreto riporta al comma 5 dell’art.5, che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come considerata finora.
    • Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corsi di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.
  • Introduzione dell’obbligo di esercitazioni pratiche
    • Per ciascun livello di attività è prevista una parte pratica da svolgere in presenza.
    • È stata eliminata la possibilità per le attività di livello 1 (rischio basso) di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula al posto della parte pratica in presenza.

Ci permettiamo di soffermarci sulla periodicità dell’aggiornamento, soprattutto per le figure “operative” (settore manifatturiero in generale) e/o “di cantiere” per le quali come Studio, riteniamo sia doverosa almeno una valutazione preliminare prima di archiviare la periodicità come quinquennale a prescindere.

Le esercitazioni pratiche triennali, così come per il primo soccorso, servono a mantenere “maggiormente efficace” il livello di preparazione delle squadre di emergenza. Erogare l’aggiornamento ogni 5 anni, riteniamo sia un errore dal punto di vista della definizione stessa di FORMAZIONE (“processo educativo”) e dalle indicazioni avute fino ad oggi della valenza della FORMAZIONE come “misura generale di tutela” (art. 15 del D.Lgs. 81/2008).

Ciò non toglie che alla luce del suddetto decreto, sia lecito effettuare l’aggiornamento ogni 5 anni secondo le modalità in esso previste.

Rimettiamo quindi a Voi la scelta della PERIODICITÀ per il Vostro personale, restando come sempre a disposizione per eventuali ed ulteriori approfondimenti delle singole situazioni, in fondo come si dice “Non capisco, ma mi adeguo”

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